AVVALIMENTO - MEDESIMA AUSILIARIA PER PIU' IMPRESE - DIVIETO A PENA DI ESCLUSIONE (89.7)
In una prospettiva funzionale che non contraddice il principio di tassatività delle cause di esclusione, l’art. 89, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 è applicabile al caso in cui due ausiliarie, benché formalmente distinte, sono riconducibili al medesimo centro di interessi e decisionale. Nel caso in esame emerge che l’esclusione degli offerenti non è determinata dalla
carenza di un requisito, generale o speciale, dell’ausiliaria ma dal rischio che sia stata compromessa la lealtà del confronto concorrenziale e violato il principio di segretezza delle offerte, così che la sostituzione dell’ausiliaria a offerte già presentate non può rappresentare un’efficace modalità di self-cleaning; ne consegue l’inapplicabilità del comma 3 dell’art. 89.
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