Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO E VERIFICA ANOMALIA OFFERTA - INCIDONO ANCHE I COSTI SOSTENUTI DALL'AUSILIARIA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

La contestazione ha investito non l’equilibrio complessivo dell’offerta, negando cioè che il rapporto costi/ricavi fosse idoneo a produrre un guadagno, e neanche l’entità di quest’ultimo, ma piuttosto la sua allocazione sostenendo che il pagamento dei corrispettivi nella misura promessa agli Ausiliari abbinato a quello di accessori e oneri generali (v.si supra sub 2.4), fagocitasse ogni sostanziale utile ritraibile direttamente dalla ditta.

Non si afferma, in altre parole, che l’offerta, come strutturata dalla controinteressata, sia insostenibile in assoluto perché inidonea [nel suo rapporto costi (di materie prime-lavoro-spese generali)/ricavi] a produrre un margine di guadagno del 9%, ma che tale guadagno non rimanga nelle tasche del vincitore, rifluendo invece in quelle delle imprese di cui si avvale toccando a loro –visto che se esiste un utile complessivo e questo non va all’Aggiudicataria per forza deve finire agli Ausiliari- lucrare il conveniente rapporto tra costi di produzione e prezzo pagato dalla S.A. che la commessa consente.

A riguardo va considerato che la vincitrice ha caratterizzato la propria offerta con un’ampia esternalizzazione della produzione dei beni da fornire (115.000 pantaloni speciali per uso militare).

L’offerta, infatti, si giova dell’avvalimento operativo (con accesso a tutte le rispettive risorse logistiche, tecniche e umane) di tre soggetti. Assunto questo quadro fattuale va indagato il fondamento dell’affermazione –su cui si basa il motivo de quo- per cui tutti i costi dei materiali accessori (inclusi fodere e teline) e degli oneri “generali” (v. supra 2.4) graverebbero in capo alla controinteressata e non sarebbero, in base alle convenzioni di avvalimento, riversati nei corrispettivi dovuti agli ausiliari neanche in parte.

la suddivisione, nel documento esplicativo dell’offerta, tra i costi del tessuto e quelli degli accessori (tantopiù se, come allegato dalla stessa Ricorrente, fatta in conformità alla nomenclatura adottata dagli atti di gara) non permette di poter affermare quanto assunto dalla Ricorrente e cioè che necessariamente i primi gravino sugli Ausiliari e i secondi no, soprattutto per quelle materie prime come fodere e teline che –ad onta della loro inclusione negli “accessori” da parte del Disciplinare- oggettivamente possono essere considerate tessuti.

Lo stesso può dirsi per gli “oneri generali” la cui separata rappresentazione [articolata in tre componenti: costi delle sicurezza; spese generali; altri oneri (fideussioni, costi contrattuali, trasporti, tasse)] sempre negli stessi documenti sul complessivo equilibrio dell’offerta, non autorizza anche qui, almeno non per tutte le componenti, a trarre la sicura conseguenza che essi gravino sulla sola Aggiudicataria e non possano almeno in parte rifluire, attraverso la ricompresione nei corrispettivi riconosciuti, anche a carico dei soggetti ausiliari, essendo piuttosto logico che la gran parte dei costi di questo tipo inerisca naturalmente alle attività di chi compie il concreto sforzo produttivo (si pensi ad esempio, tra le spese generali, ai costi dell’energia per il funzionamento degli impianti industriali, oppure ai trasporti etc).

Del resto nell’ordinaria prassi contrattuale se un’impresa negozia con un’altra l’acquisizione di un prodotto o di un semilavorato, nel prezzo riconosciuto sono normalmente compresi anche i costi necessari al funzionamento della struttura che deve produrli. In altre parole costituisce interpretazione più ragionevole dei contratti di avvalimento quella per cui l’espletamento di una determinata fase produttiva nei propri stabilimenti comporti a carico dell’Ausiliario il sostenimento dei corrispondenti costi generali piuttosto che quella che ne preveda il rimborso a piè di lista da parte dell’Aggiudicataria. Altro discorso è aver dato una rappresentazione sintetica unitaria del peso complessivo di tali costi alla Stazione Appaltante, in occasione del riscontro di non anomalia, ai fini della valutazione globale della convenienza dell’offerta.22.2 2. Posto che è dunque ragionevole considerare ricompresi nei corrispettivi di avvalimento anche una buona parte degli “oneri generali” prospettati nelle schede di analisi dei prezzi offerti (all. 5a e 5b al ricorso) altra questione è quella dell’esatta quantificazione dei relativi importi, apparendo quella prospettata dalla controinteressata (v.si supra sub 2.6.5) -corrispondente a circa il 63/65% degli oneri generali e vari costi prospettati nelle schede suddette- non suffragata da univoci elementi, il che non toglie però che si possa presuntivamente stimare l’impatto di detti oneri in misura non lontana da tali cifre, considerate sempre ampiezza ed importanza dei segmenti di produzione affidati agli Ausiliari.

Così l’argomento principale speso dalla Ricorrente a sostegno della sua ipotesi di riparto dei costi, e cioè le disposizioni dei contratti di avvalimento e della documentazione di gara, non risulta in realtà decisivo.





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AVVALIMENTO: E' l'istituto giuridico, di cui all'art. 89 del Codice (50/2016), che consente all'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, fi...
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