Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO DELLA SOA: AMMISSIBILE L'INCREMENTO DEL QUINTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Sebbene per le opere in categoria OS28 fosse indicata, in ipotesi di partecipazione alla procedura evidenziale per tutti e quattro i lotti, la SOA con classifica V°, la qualificazione richiesta dalla lex specialis potesse ritenersi raggiunta con la sommatoria degli importi corrispondenti alle SOA in possesso dell’operatore economico anche mediante avvalimento, ove le stesse fossero in grado di coprire l’importo complessivo dei lavori relativi a detta categoria. Nell’ipotesi di specie, avuto riguardo alle due attestazioni SOA possedute dall'operatore, mediante avvalimento, per le opere in categoria OS28, una in classifica IV° e una in classifica III° bis, la stessa sarebbe in grado di eseguire lavori in cat. OS28 fino a euro 4.082.000,00, ovvero per un importo superiore a quello complessivamente stimato dalla lex specialis per le lavorazioni in tale categoria sui quattro Lotti, pari a euro 3.693.938,29.

Peraltro, anche a ritenere che la sommatoria delle SOA in possesso di Innovate Power corrispondesse, come ritenuto dal primo giudice nonché dalla stessa stazione appaltante, ad una classifica IV° bis, per un importo di lavori pari ad euro 3.500.000,00,l'impresa doveva intendersi comunque qualificata, in applicazione dell’istituto dell’aumento premiale previsto dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (applicabile in virtù dell'art. 216 comma 14 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - il quale richiama la Parte II, Titolo III, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, artt. da 60 a 96, imponendone l'applicazione sino all'intervento della nuova disciplina in materia di qualificazione prevista dall'art. 83 comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016) il quale prevede che “1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4. 2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2)”.

Si tratta dell’istituto del c.d. incremento del quinto introdotto nel settore dei lavori pubblici dall’art. 5 della l. n. 57 del 1962, istitutiva dell’Albo Nazionale degli appaltatori, per quanto concerne l’impresa singola, e dall’art. 21 della l. n. 584 del 1977 sugli appalti pubblici, per quanto concerne le imprese riunite.

L’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, tuttora vigente, in forza della ricordata previsione dell'art. 216 comma 14 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nel cristallizzare un lungo percorso normativo e giurisprudenziale, ha inteso pertanto codificare nella stessa disposizione le due distinte regole, relative, la prima, all’impresa singola e, la seconda, al raggruppamento di imprese.

Ciò posto detto aumento premiale ben poteva essere utilizzato dalla stazione appaltante, nonostante non fosse expressis verbis previsto nella lex specialis di gara in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che ammette l’etoreintegrazione della stessa da parte di fonti primarie in relazione ai requisiti di partecipazione specie laddove gli stessi valgano ad allargare la platea degli offerenti e non a determinare l’esclusione (ex multis a contrario Consiglio di Stato, sez. V, 27/07/2017, n. 3699).

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DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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