Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO A DUE COMPONENTI DEL MEDESIMO RTI - LEGITTIMO (89)

TAR UMBRIA SENTENZA 2020

Come chiarito dalla giurisprudenza, la previsione dell’onere di specificazione delle risorse oggetto dell’avvalimento persegue lo scopo di mettere la stazione appaltante in condizioni di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall’ausiliaria nei confronti della concorrente nonché di verificare, in sede di gara, e di controllare, in sede di esecuzione, che la messa a disposizione del requisito non sia meramente cartolare, ma si sostanzi nella prestazione effettiva, da parte della prima, delle attività e dei mezzi contrattualmente stabiliti.

Orbene, risulta dagli atti di causa che con i due contratti di avvalimento stipulati tra il Consorzio Agoraa e la mandataria D’Agostino e tra il medesimo Consorzio Agoraa e la mandante Manelli Impresa S.r.l. ai fini del prestito, da parte dell’ausiliaria alle due ausiliate, del proprio requisito di qualificazione in OG4, class. VIII, la prima ha messo a disposizione delle seconde, oltre al titolo costituito dall’attestazione SOA, le seguenti risorse:

- lo stesso direttore tecnico, indicato nella persona dell’ing. Giuseppe Urso;

- n. 2 addetti, messi a disposizione direttamente ed indirettamente, facenti parte dell’organico dell’ausiliaria, i cui nominativi sarebbero stati comunicati prima dell’inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto;

- attrezzature e mezzi di cui agli elenchi allegati al n. 1 di ciascuno dei due contratti di avvalimento, dai quali si evince che i beni messi a disposizione delle due ausiliate sono i medesimi, essendo essi identificati con gli stessi numeri di targa o di matricola.

Sebbene non ricorra l’ipotesi sovente descritta in giurisprudenza (formule contrattuali del tutto generiche ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti una parafrasi delle clausole della lex specialis), essendo le risorse messe a disposizione da parte dell’ausiliaria indicate con sufficiente grado di specificità nei contratti di avvalimento di cui si discute, deve tuttavia ritenersi che la messa a disposizione, da parte dell’ausiliaria, delle stesse risorse umane e strumentali in favore di D’Agostino e di Manelli sia tale da non permettere, in sede di gara, alla Stazione appaltante di comprendere quali siano esattamente gli impegni assunti in concreto da Agoraa nei confronti di ciascuna delle sue partner, e da pregiudicare il controllo della stessa Stazione appaltante in sede di esecuzione, con il rischio di inefficienze nello svolgimento dei lavori dovute all’eventualità della sovrapposizione delle opere necessitanti l’intervento delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

In altri termini, le modalità seguite nella stipulazione dei contratti di avvalimento all’interno del raggruppamento ricorrente sono tali da determinare l’aggiramento dell’onere di adeguata specificazione dei mezzi e del personale messi a disposizione dell’ausiliata, risolvendosi in un’altra forma di prestito meramente cartolare del requisito di partecipazione.

Si deve considerare che nei due contratti in questione viene messo a disposizione delle due ausiliate lo stesso direttore tecnico, nella persona dell’ing. Giuseppe Urso, e che anche i beni strumentali (autocarri, furgoni, betoniere, demolitori, escavatori, bobcat e via dicendo) “prestati” alle due ausiliate sono i medesimi, come si evince dai numeri di targa e di telaio indicati negli elenchi allegati ai due contratti di avvalimento.

Se così è, non può darsi per scontato a priori che le lavorazioni implicanti il ricorso, da parte delle ausiliate, alle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria potranno sempre svolgersi in tempi diversi ed in modo tale da scongiurare il rischio di sovrapposizioni, come ritenuto dal raggruppamento nella nota di riscontro alla richiesta di chiarimenti della Stazione appaltante e nel ricorso.

Anzi, appare più che ragionevole la preoccupazione, che traspare dalla motivazione del provvedimento, che, essendosi la mandataria impegnata ad eseguire la parte di gran lunga preponderante delle lavorazioni per le quali è richiesta la categoria OG4, per la maggior parte del tempo di esecuzione del contratto l’altra ausiliata sarà impossibilitata a giovarsi delle stesse risorse messe a disposizione da Agoraa.

Ma, anche a prescindere dall’effettiva possibilità di programmare uno svolgimento asincrono, da parte delle due ausiliate, dei lavori richiedenti le risorse prestate da Agoraa, appare decisiva la considerazione che, se è vero che l’avvalimento non comporta la definitiva spoliazione delle risorse in capo al soggetto ausiliario, quest’ultimo, con il contratto di cui all’art. 89, c. 1, del Codice dei contratti pubblici, «si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente», obbligo che non può ritenersi compatibile con l’eventualità che la richiesta di impiego di quelle risorse intervenga in un momento in cui le stesse sono impiegate dall’altra ausiliata.

Deve dunque ritenersi che i contratti di avvalimento stipulati tra i componenti del raggruppamento ricorrente non permettono alla stazione appaltante di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall’ausiliaria nei confronti della concorrente e di verificare, in sede di gara, e controllare, in sede di esecuzione, che la messa a disposizione delle risorse che ne formano oggetto non sia meramente cartolare ma si sostanzi nella prestazione effettiva di attività e di mezzi dall’una impresa in favore dell’altra.



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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AVVALIMENTO: E' l'istituto giuridico, di cui all'art. 89 del Codice (50/2016), che consente all'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, fi...
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