Giurisprudenza e Prassi

AUSILIARIA: RESPONSABILITA' SOLIDALE LIMITATA ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE CON IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO (104)

CORTE APPELLO SENTENZA 2025

La previsione normativa per cui “il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara” va interpretato alla luce della ulteriore previsione secondo cui “il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto”: la presenza dell’ausiliario non libera l’aggiudicatario dall’obbligo di adempiere il contratto dando esecuzione alle prestazioni nello stesso previste. Allo stesso tempo, l’ausiliario si affianca all’aggiudicatario e assieme a questo garantisce – ovviamente per la parte del contratto per il quale opera l’avvalimento – l’esatta esecuzione della prestazione, restando esposto, in caso contrario, alle conseguenze – anche di carattere risarcitorio – derivanti dalla sua condotta omissiva.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)