APPALTI DI SERVIZI ALLA PERSONA: IL TAR CONFERMA LA NON APPLICABILITA' DELL'AVVALIMENTO (128)
Non è in contestazione che l’appalto per cui è causa sia un appalto di servizi alla persona, come emerge dalla descrizione dell’oggetto del contratto contenuta nella lex specialis e come precisato nelle premesse del Disciplinare di gara.
Esso è pertanto assoggettato all’articolo 128 D.Lgs. n. 36/2023, il quale elenca gli articoli del medesimo “Codice dei contratti pubblici” che trovano applicazione a questa specifica tipologia di appalti. Questo significa che gli articoli ivi non espressamente menzionati non si applicano agli appalti di servizi alla persona.
Ebbene, tra gli articoli richiamati dall’articolo 128 D.Lgs. n. 36/2023 non compare l’articolo 104 sempre del D.Lgs. n. 36/2023, ovverosia quello che disciplina lo strumento dell’avvalimento: strumento che quindi non può essere utilizzato nelle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi alla persona.
Dunque, contrariamente a quanto infondatamente sostenuto nel primo motivo di ricorso, la ricorrente non è stata esclusa dalla procedura aperta per una clausola non codificata di esclusione, ma perché carente dei requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.
Gli appalti di servizi alla persona sono sì assoggettati a un regime alleggerito, ma pur sempre rispettoso dei principi generali, unionali e interni, in materia di contratti pubblici. E l’esclusione di un operatore non qualificato non lede affatto tali principi.
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