Giurisprudenza e Prassi

ALBO IMPRESE DI PULIZIA - NON AMMESSO AVVALIMENTO (89)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

La seconda questione che occorre esaminare attiene allo stabilire se il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese delle imprese di pulizie debba essere considerato come requisito di idoneità professionale. In caso di risoluzione della questione in senso positivo, occorrerà conseguentemente stabilire se il divieto posto dall’art. 89, comma 1, cit., sia compatibile con i principi ricavabili dal diritto europeo (e in particolare dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici) in materia di avvalimento.

13.4.1. - Sul primo punto, non sembra dubbio che la norma che impone l’iscrizione al registro delle imprese sia diretta ad accertare l’astratta idoneità professionale dell’operatore economico a svolgere l’attività imprenditoriale in un determinato settore, sul presupposto che si tratti di impresa che abitualmente esercita in concreto quella certa attività in quel determinato settore commerciale o economico.

Astratta idoneità, si è detto, per contrapporla alla verifica della capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale commisurata all’oggetto del contratto da affidare, secondo le indicazioni delineate dall’amministrazione appaltante in sede di requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.

Il requisito di idoneità professionale, per sua funzione, qualifica il soggetto economico nella sua unitarietà, non è scindibile nelle sue diverse componenti o nei suoi diversi profili. In particolare, l’iscrizione al registro delle imprese di pulizie, per come disciplinata, non è giuridicamente ammissibile se non collegata alla iscrizione in una delle fasce di classificazione previste dalla legge dalla legge n. 82 del 1994 e dal regolamento di esecuzione (approvato con il decreto ministeriale n. 274 del 1997), il cui art. 3 (Fasce di classificazione) dispone che «[l]e imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari […]». Ne deriva che il divieto di avvalimento riguarda l’iscrizione nel registro delle imprese di pulizie in quanto collegata a una delle fasce di classificazione, e implica la preclusione ad avvalersi della capacità di terzi anche per la sola maggiore classifica in possesso di questi.

Quanto al secondo punto, la disciplina nazionale di cui all’art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, è compatibile con la direttiva europea 2014/24/UE, la quale (conformemente a quanto previsto dal diritto interno) all’art. 63 (Affidamento sulle capacità di altri soggetti) disciplina l’avvalimento con riferimento ai soli requisiti di «capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4 […]», con espressa esclusione dei requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, di cui all’art. 58, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva.

Nel caso di specie, posto che - come pacifico in causa - la Pumaver (priva del requisito dell’iscrizione alla fascia di classificazione di cui all’art. 3, lettera G), del decreto ministeriale n. 274 del 1997) ha dichiarato di volersi avvalere di altra impresa per integrare il requisito mancante, illegittimamente la società è stata ammessa alla procedura di gara, come ben deciso sul punto dal primo giudice.



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
AVVALIMENTO: E' l'istituto giuridico, di cui all'art. 89 del Codice (50/2016), che consente all'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, fi...
ABILITAZIONE: E' il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei Fornitori.