Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA L'AUTOTUTELA PER ERRORE METODOLOGICO NEL CALCOLO DEL BUDGET SANITARIO (32.8)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza
2026
La Stazione Appaltante conserva il potere di autotutela anche dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, qualora rilevi vizi genetici nell'istruttoria relativi alla determinazione del fabbisogno. L'interesse pubblico al corretto impiego delle risorse e al rispetto del principio di sussidiariet giustifica l'annullamento ex art. 21-nonies L. 241/1990, specialmente in assenza di un contratto sottoscritto in forma scritta ad substantiam, la cui mancanza impedisce il consolidamento di un affidamento legittimo.
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