ILLEGITTIMO L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE SENZA PREVIA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
È illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990, in quanto l'instaurazione del contraddittorio è necessaria per una ponderata valutazione dell'interesse pubblico e per la tutela dell'affidamento del privato. Il deposito di una nota informativa nel fascicolo di un ricorso giurisdizionale pendente non costituisce modalità idonea di comunicazione, attesa l'alterità tra sede processuale e procedimentale e l'insufficienza di una comunicazione priva delle specifiche ragioni giustificatrici del ritiro dell'atto.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

