Giurisprudenza e Prassi

OEPV - SCELTA FORMULA MATEMATICA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO - COLLEGAMENTO PROPORZIONALE TRA RIBASSO E PUNTEGGIO

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2021

È costante l’orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2017, n. 2739) secondo cui "nell'ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell'assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta"; con la conseguenza che formule matematiche di attribuzione di punteggi che hanno l'effetto di sterilizzare le differenze fatte registrare tra i ribassi offerti non potrebbero sottrarsi ad eventuali censure di contraddittorietà, irragionevolezza ed arbitrarietà, nella misura in cui abbiano l'effetto di alterare il peso della componente prezzo nell'ambito dell'equilibrio complessivo con la componente tecnica: ciò infatti costituirebbe elemento valutabile in chiave sintomatica di un non corretto esercizio della pur ampia discrezionalità di cui godono le stazioni appaltanti nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell'offerta economica (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2020, n. 2356);

ciò, tuttavia, non significa che sia obbligatorio l’utilizzo di formule matematiche che assegnino il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso; l’importante è chela formula garantisca "un collegamento proporzionale (e in sé non irragionevole) fra l'entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio" (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185);

nel caso di specie, a fronte della differenza sull’offerta economica (€ 2.764.405,28 per la ricorrente; € 2.882.916,00 per il RTI aggiudicatario), la formula matematica adottata ha portato all’attribuzione rispettivamente di punti 16,69/30 e 11,43/30; dunque, è empiricamente dimostrato che la formula matematica adottata abbia valorizzo in maniera adeguata le differenze nell’offerta economica, in particolare se si tenga presente che anche la valutazione dell’offerta tecnica ha comportato l’attribuzione, al migliore offerente, di un punteggio (60 punti) inferiore a quello massimo attribuibile (70 punti); il motivo è quindi infondato.


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