Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILITÀ DELL'AVVALIMENTO DI SOLA GARANZIA PER I REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI (104.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA Sentenza
2024
In vigenza del D.Lgs. 36/2023, il ricorso avverso il provvedimento di esclusione fondato su una pluralità di motivi indipendenti deve essere dichiarato inammissibile qualora il ricorrente non contesti efficacemente la legittimità di ogni singola ragione ostativa. In particolare, se la stazione appaltante esclude l'operatore ritenendo inammissibile l'avvalimento di garanzia per i requisiti economico-finanziari, la mancata prova dell'erroneità di tale interpretazione dell'art. 104 preclude l'esame degli ulteriori motivi di gravame.
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