Giurisprudenza e Prassi
FUNZIONE SOLLECITATORIA E LIMITI TEMPORALI DELLA PENALITÀ DI MORA (114.4)
TAR LAZIO Sentenza
2024
La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. è strettamente legata al ritardo nell'esecuzione del giudicato e assolve a una funzione sollecitatoria, non risarcitoria. Nel calcolo del periodo di ritardo sanzionabile, non è equo addebitare all'Amministrazione resistente il tempo intercorrente tra la sollecitazione della nomina del Commissario ad Acta e il suo effettivo insediamento, dovendosi limitare la sanzione al solo periodo di inerzia colpevole dell'ente pubblico.
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