SUBAPPALTO NECESSARIO: STESSE FORMALITA' DELL'APPALTO ORDINARIO
Ai fini del legittimo ricorso al subappalto necessario (o qualificante), l'operatore economico non è tenuto a utilizzare formule sacramentali, ma ha l'obbligo inderogabile di indicare espressamente, fin dal momento della presentazione dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. L'omissione di tale indicazione specifica rende la dichiarazione di subappalto radicalmente incompleta e insuscettibile di sanatoria mediante soccorso istruttorio, legittimando l'esclusione del concorrente per carenza dei requisiti di qualificazione.
Il ricorso al subappalto necessario postula indefettibilmente la puntuale indicazione delle lavorazioni da esternalizzare. Una dichiarazione meramente generica, priva dell'individuazione delle parti di opera oggetto di subappalto, preclude il ricorso al soccorso istruttorio, dacché quest'ultimo consentirebbe una vietata integrazione postuma della volontà negoziale qualificante, alterando la par condicio tra i concorrenti.
Come precisato dall'Autorità, sposando l'indirizzo giurisprudenziale antiformalistico: "è sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465). Tuttavia, "la dichiarazione di subappalto prodotta dal concorrente [...] non si rivela sufficiente in quanto non se ne ricava alcuna indicazione dei lavori o delle parti di opere [...] indicazione che [...] è richiesta dalla norma di riferimento art. 119, co. 4 lett. c) del Codice". Conseguentemente, "non era possibile sopperire a tale carenza in sede di soccorso istruttorio, in quanto si sarebbe consentita una integrazione postuma della dichiarazione e la conseguente lesione della par condicio fra i concorrenti"
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