Giurisprudenza e Prassi

SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NELL'APPALTO INTEGRATO E ANALOGIA DEI SERVIZI PREGRESSI (100.11)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

"La legge non configura [...] per l’appalto integrato un meccanismo diverso da quello previsto in generale e ciò in quanto l’appalto integrato è 'caratterizzato dal fatto che l’oggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione e un’altra per l’esecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è aggiudicato la gara'. [...] Anche questa Sezione ha già avuto modo di precisare che il progettista indicato non è un 'offerente', rivelandosi piuttosto un 'prestatore d'opera professionale' [...] o, più precisamente, 'un collaboratore (o, più propriamente, un ausiliario) del concorrente'. Pertanto, la disciplina legislativa dell’appalto integrato non impone che l’offerta, o parti dell’offerta, sia sottoscritta dal progettista indicato."

(Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1345 - Conforme a Cons. Stato, Ad. Plen. 9 luglio 2020 n. 13)

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"L’art. 100 comma 11 del d. lgs. n. 36 del 2023 statuisce che le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara servizi analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Il punto di equilibrio fra le due esigenze è espresso, nel rispetto delle disposizioni della direttiva, nell'art. 10 comma 3 del d. lgs. n. 36 del 2023, in base al quale le stazioni appaltanti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, purché “attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto” e tenendo comunque presente “l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”.

[...] In particolare, la Corte di giustizia [Cgue, sez. I, 7 settembre 2023, C-601/21)] ha affermato che detti requisiti devono essere “limitati a quelli adeguati per assicurare che un candidato o un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare”. Nel contempo essi devono “essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto”.

[...] La nozione di servizi analoghi, e non identici, è volta a quindi a contemperare l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche."

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