PROGETTISTA INDICATO NON PUO' RICORRERE ALL'AVVALIMENTO PER COLMARE I REQUISITI MANCANTI
Con la prima doglianza la ricorrente lamenta l’assenza di un requisito economico – finanziario in capo al costituendo r.t.p. indicato dalla prima graduata per la progettazione, stante la mancanza del fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura- prescritto dalla lex specialis.
L’assunto è fondato.
Occorre premettere che il disciplinare prescrive, per i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale, di “Avere un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura-, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati in almeno tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo di euro € 152.315,61 annui”, mentre con riguardo ai requisiti speciali per i servizi geologici di “Avere un fatturato globale per servizi geologici, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo di euro € 5.000,00”.
Dalla dichiarazione unica presentata dall’aggiudicataria emerge che i citati singoli professionisti del r.t.i. hanno prodotto fatturati inferiori a quelli richiesti dalla lex specialis e per tale ragione è stato perfezionato e prodotto un contratto di avvalimento.
Tuttavia, in conformità alle statuizioni della giurisprudenza, emerge l’inidoneità del contratto di avvalimento, in quanto il progettista indicato, come nella fattispecie, “non può utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all’operatore economico in senso tecnico e che l’avvalimento cosiddetto a cascata era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, … sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che espressamente lo vieta” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 luglio 2020, n. 13).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il progettista indicato, al pari di tutti i soggetti che vengono in contatto con la stazione appaltante al fine di eseguire le prestazioni contrattuali, debba possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, per cui in loro assenza dev’essere escluso e in termini conseguenziali dev’essere altresì escluso l’operatore economico, non essendo intervenuta una sostituzione del progettista indicato, ammessa diversamente dall’l’ipotesi in cui l’assenza dei requisiti generali sia riscontrata nel progettista associato, il quale, a differenza del progettista indicato, si qualifica come offerente e non potrebbe essere estromesso o sostituito senza determinare una inammissibile modificazione dell’offerta e dell’offerente (Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez. Giur., 31 marzo 2021, n. 276).
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