LEGITTIMITÀ DEL RIBASSO AL CENTO PER CENTO SULLA QUOTA VARIABILE DEI SERVIZI TECNICI (41.15)
In tema di interpretazione della lex specialis di gara, il divieto di formulare un ribasso percentuale pari a zero o a cento deve essere riferito all'offerta economica complessiva e non alle singole componenti di costo, salvo diversa ed espressa previsione contraria. Negli appalti integrati, l'offerta di un ribasso totale sulla quota del 35% dei servizi tecnici è legittima e non viola il principio dell'equo compenso, atteso che la disciplina normativa (art. 41 comma 15-bis D.Lgs. 36/2023) garantisce comunque la corresponsione di una quota fissa non ribassabile pari al 65% dell'importo stimato per le prestazioni professionali.
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