APPALTO INTEGRATO: LEGITTIMITA' DEL "PROGETTISTA INDICATO" SENZA RICORSO ALL'AVVALIMENTO TECNICO (44.3)
L'art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, laddove prevede che gli operatori economici possano "avvalersi" di progettisti qualificati, utilizza tale espressione in senso atecnico e non impone il ricorso all'avvalimento cd. tecnico di cui all'art. 104 del Codice. Pertanto, è illegittima l'esclusione dell'operatore economico che abbia fatto ricorso al cd. "progettista indicato" (figura distinta dall'ausiliaria e qualificabile come prestatore d'opera professionale) mediante semplice indicazione in offerta o contratto di collaborazione, senza stipulare un contratto di avvalimento. L'imposizione dell'avvalimento, presupponendo un'ausiliaria organizzata in forma di impresa, precluderebbe illegittimamente il ricorso a professionisti singoli, in violazione dell'art. 66 del Codice.
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