Giurisprudenza e Prassi
INESISTENZA DELL'OBBLIGO DI DICHIARARE CARICHI PENDENTI PENALI NON ANCORA NOTIFICATI (80.5)
TAR PUGLIA Sentenza
2024
Nelle gare d'appalto, l'omessa dichiarazione di un provvedimento di rinvio a giudizio non comporta l'esclusione automatica del concorrente, ma richiede una valutazione in concreto da parte della stazione appaltante circa l'integrità e l'affidabilità dell'operatore, fermo restando che non sussiste alcun obbligo normativo di indicare i carichi pendenti in una fase procedimentale penale ancora embrionale o non ancora notificata al soggetto interessato.
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