MANCATO PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - GRAVE INADEMPIMENTO PA - LEGITTIMA RISOLUZIONE GIUDIZIALE ( 125.1)
La pacifica mancata corresponsione da parte della PA dell’anticipazione prevista dal contratto e dalla legge costituisce un grave inadempimento imputabile alla parte convenuta connotata della gravità necessaria e sufficiente a legittimare la pronuncia risolutoria. In particolare, dalla comparazione tra le condotte delle parti, sulla base di quanto ricostruito dalla ctu emerge una prevalenza dei profili di inadempimento della stazione appaltante.
Invero è incontestabile che, entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, doveva provvedere alla corresponsione dell’anticipazione, quanto meno nella misura del 20% dell’importo del contratto pari, secondo le valutazioni del ctu, ad euro 68.960,24. Il Capitolato Speciale d’Appalto (punto 6.4 PARTE GENERALE) prevedeva che “In applicazione dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante eroga all’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura pari al 20 per cento calcolato sul valore stimato dell’appalto”. nonostante le ripetute richieste di adempiere provenienti dall’appaltatrice, non versava alcuna somma, né forniva risposta alcuna alle richieste di applicazione della disposizione di legge (art. 207 del D.L. n.34 del 19/05/2020 conv. con legge n.77/2020) che consentiva un incremento della anticipazione sino al 30 % dell’importo contrattuale. Il ctu ha evidenziato come solo dopo 4 mesi dalla richiesta formale di “informava l’Impresa del fatto che l’istruttoria amministrativa per autorizzare l’erogazione dell’anticipazione in misura superiore a quanto previsto in contratto avrebbe richiesto del tempo. Ma tale giustificazione non rileva a tenere indenne la convenuta dalle sue palesi responsabilità, ove si osservi che soltanto in data 19/05/2022 il RUP prendeva in carico la richiesta di (che era del 24/01/2022), allorquando interessava gli Uffici preposti (la Direzione Amministrazione e Finanza di per ottenere la necessaria autorizzazione” (cfr. pp. 61 e ss della ctu). Ad avviso del tribunale è particolarmente grave la circostanza che in un contratto di durata annuale e nonostante l’impresa avesse eseguito lavori per oltre euro 140.000, a circa sei mesi dall’inizio dei lavori (e tenuto conto della loro tipologia che richiedeva rilevanti anticipazioni per l’acquisto dei materiali), nessun anticipo fosse stato ancora corrisposto alla società appaltatrice che, come evidenziato nella diffida (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice), si è trovata, a causa della condotta inadempiente di parte convenuta (del tutto ingiustificata), nelle condizioni di non potere più anticipare e “finanziare” e quindi nell’impossibilità di proseguire nella esecuzione del contratto. In conclusione, ad avviso del tribunale, tale condotta complessivamente considerata ha portato ad un irreversibile squilibrio del sinallagma contrattuale e provocato un grave pregiudizio per l’impresa, non consentendole di portare a termine il lavoro residuato. Deve pertanto ritenersi accertata l’insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto come disposta dalla committenza in data successiva all’instaurazione del presente giudizio. La risoluzione va pronunciata ai sensi dell’art. 1453 c.c. per inadempimento di e spiega i suoi effetti dalla data della domanda giudiziale. Quanto alle conseguenze della risoluzione, giova precisare che la sentenza di risoluzione per inadempimento con riguardo alle prestazioni da eseguire produce effetto liberatorio ex nunc, mentre rispetto a quelle già eseguite un effetto recuperatorio ex tunc, ad eccezione che nei contratti ad esecuzione continuata e perioda (categoria in cui non rientra il contratto in oggetto; cfr. da ultimo Cass n.8765/2024 non massimata).
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