Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DI ANOMALIA: HA AD OGGETTO L'ATTENDIBILITA' E AFFIDABILITA' DELL'OFFERTA (110)

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Secondo i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, per la quale “il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra le tante, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n.726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978)”.

Per quel che concerne, le ulteriori presunte difformità rispetto alla documentazione di gara (punti del ricorso III.1.2, relativo alla predisposizione e gestione delle Schede; III.1.4, relativo al personale e alle relative competenze; III.4, relativo a punteggi riferiti ad asserite parti di servizio mancanti di componenti essenziali), ritiene il Collegio di aderire al condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui “I punteggi tecnici attribuiti riflettono tale valutazione, che è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019 n. 5259; Id., sez. III, 6 febbraio 2017, n. 514; Id., sez. V, 17 novembre 2016, n. 4755; Delibere ANAC n. 197 del 13 marzo 2019, n. 438 del 27 aprile 2017, n. 488 del 3 maggio 2017 e n. 672 del 14 giugno 2017), qui insussistenti”.

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