Giurisprudenza e Prassi

GIUSTIFICAZIONI OFFERTA - ERRORE MATERIALE INVIO DEI DOCUMENTI - ESCLUSIONE AUTOMATICA – ILLEGITTIMITÀ (97)

ANAC DELIBERA 2020

È illegittima l'esclusione automatica di un concorrente, nel caso in cui appaia palese che quest'ultimo ha commesso un errore materiale, presentando altro documento in luogo delle giustificazioni a sostegno della congruità dell' offerta ed il RUP sia impossibilitato ad effettuare il giudizio. In tal senso depongono il principio di leale collaborazione, finalizzato all'istaurazione di un contraddittorio pieno ed effettivo con i concorrenti, la natura non perentoria del termine per la presentazione dei giustificativi, nonché la considerazione secondo la quale l'esclusione dalla gara di un'offerta sospetta di anomalia non può prescindere dall'effettuazione di un giudizio tecnico sulla congruità e serietà dell'offerta stessa.

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da ______OMISSIS______ S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato esclusivamente a recupero per i rifiuti urbani da R.D. identificati con codici CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti compresi materassi), CER 20.03.03 (residui della pulizia e dello spazzamento stradale) e per l’affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato prevalentemente a recupero, per i rifiuti identificati con codice CER 16.01.03 (pneumatici fuori uso) - Importo a base di gara: Euro 367.276,80 -S.A.: Comune di Afragola.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;