Giurisprudenza e Prassi

ONERE PROBATORIO NELLA CONTESTAZIONE DELLA MANCATA VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA (110.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - LATINA Sentenza 2026

Nelle gare pubbliche, il giudizio sull'anomalia o sull'incongruità dell'offerta è riservato alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente in presenza di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. Spetta al ricorrente l'onere di introdurre in giudizio elementi sintomatici che rendano evidente l'errore tecnico dell'organo deputato all'esame dell'offerta, non essendo sufficiente la mera rielaborazione soggettiva dei costi o il confronto con la propria organizzazione aziendale per invalidare la sostenibilità economica della proposta negoziale altrui.

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