Giurisprudenza e Prassi

IRRILEVANZA DELL'ERRORE MATERIALE NELLE GIUSTIFICAZIONI SEGNALATO SOLO DOPO L'ESCLUSIONE DALLA GARA (110.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

L'errore materiale di trascrizione commesso dall'offerente nella redazione delle giustificazioni dell'anomalia, qualora non sia riconoscibile dalla stazione appaltante mediante l'esame della documentazione di gara, non può essere sanato dopo l'adozione del provvedimento di esclusione. Il principio di autoresponsabilità e la necessità di valutare la legittimità dell'atto amministrativo in base allo stato di fatto esistente al momento della sua emanazione impediscono che la congruità dell'offerta possa essere dimostrata ex post attraverso la correzione di dati forniti tardivamente.

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