Giurisprudenza e Prassi

IL VALORE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO VINCOLA IL GIUDIZIO DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA (110.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza 2025

Il valore posto a base d'asta dalla stazione appaltante non rappresenta una mera previsione indicativa ma costituisce il tetto massimo della prestazione economica su cui calcolare l'attendibilità dell'offerta; pertanto, è legittima l'esclusione per anomalia dell'operatore economico che fonda le proprie giustificazioni su proiezioni di ricavo superiori al massimale previsto dai documenti di gara, in quanto tale condotta altererebbe la parità di trattamento tra i concorrenti e la soglia di rilevanza europea della gara.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)