Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DI ANOMALIA - SUBPROCEDIMENTO CHE RICHIEDE UN CONTRADDITORIO (110)

ANAC PARERE 2024

L'art. 110 del d. lgs. n. 36/2023 disciplina la sequenza del subprocedimento di verifica dell'anomalia prevedendo una tempistica procedimentale stabilita dal legislatore, prevedente che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l'inoltro delle giustificazioni. La procedura delineata dal legislatore si basa su un termine acceleratorio, non superiore a quindici giorni, che evidenzia la necessità del superamento della prima parvenza di anomalia nel minor tempo possibile. È quindi necessario seguire il procedimento descritto all'art. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale l'esclusione dell'operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo. L l'impostazione accelerata della sequenza procedimentale si inscrive in un contesto di rispetto del principio del risultato, di cui all'art. 1 CO. 1 del d. lgs. n. 36/2023, che costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.


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