VERIFICA DI ANOMALIA: PUO' ESSERE ATTIVATA ANCHE IN VIA FACOLTATIVA A FRONTE DI INDICI SINTOMATICI DI INSOSTENIBILITA' DELL'OFFERTA (110)
In vigenza del D.Lgs. 36/2023, la verifica di anomalia non deve essere intesa come mera deviazione automatica da parametri numerici, bensì come uno strumento a presidio della serietà dell'offerta, affidato alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante che può essere attivato anche in via facoltativa a fronte di indici sintomatici di insostenibilità emersi in sede di gara.
"L’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 [...] stabilisce che l’anomalia non debba essere più intesa come deviazione automatica da parametri numerici, ma come una possibile criticità da accertare attraverso un’analisi sostanziale e contestualizzata, affidata alla discrezionalità della stazione appaltante"; "L’art. 54 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che le stazioni appaltanti possano comunque valutare la congruità dell’offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa", recuperando così la facoltà di verifica già prevista dal previgente art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.
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