LA MARGINALITA' ECONOMICA (UTILE ATTESO) FORNITA NELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA NON COSTITUISCE SEGRETO COMMERCIALE (35.4)
In tema di accesso ai documenti di gara, deve essere consentita l'ostensione dei dati relativi alla marginalità dell'offerta economica, poiché tale informazione non presenta i requisiti di segretezza oggettiva richiesti dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (CPI). La marginalità rappresenta l'elemento centrale per la verifica di congruità di un'offerta sospetta di anomalia e la sua conoscenza da parte del secondo classificato è necessaria per l'esercizio del diritto di difesa, non comportando automaticamente la rivelazione del costo di produzione o del know-how industriale dell'impresa.
"Tale margine, infatti, è l’elemento centrale che permette di definire l’esito della verifica di congruità di un’offerta anormalmente bassa. Né può sostenersi che, dalla conoscenza di tale dato, sia possibile immediatamente risalire al costo di produzione del farmaco oggetto di gara. Sul margine incidono, infatti, numerose voci di costo che sono variabili in ragione di elementi diversi per ogni operatore e destinate a mutare strutturalmente in relazione al territorio e al tempo".
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