DISCREZIONALITÀ NELLA VERIFICA FACOLTATIVA DELL'ANOMALIA E REQUISITI MINIMI DEI MEZZI (110.1)
In materia di appalti pubblici, la scelta della stazione appaltante di non attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta al di fuori dei casi di obbligatorietà ex lege costituisce espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per errore di fatto o macroscopica irragionevolezza. Inoltre, la congruità dell'ammortamento dei mezzi deve essere valutata secondo criteri civilistici di vita utile del bene e non sulla base dei coefficienti fiscali, mentre la disponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione può essere garantita mediante impegni all'acquisto, senza necessità di possesso dei titoli al momento della gara.
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