LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO CAUSA RIALZO PREZZI (213.10)
L'iscrizione nel Casellario Informatico operata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ha valore di pubblicità-notizia e non richiede una valutazione di merito sulla fondatezza delle ragioni dell'operatore economico, essendo sufficiente la verifica della conferenza del fatto rispetto alle finalità di trasparenza del mercato. Il rifiuto di sottoscrivere il contratto per rincaro delle materie prime integra una fattispecie di responsabilità precontrattuale idonea a porre in dubbio l'affidabilità del concorrente, restando preclusa l'applicazione della revisione prezzi in assenza di un vincolo contrattuale già perfezionato.
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