Annullamento annotazione ANAC per difetto di istruttoria su risoluzione contestata
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
È illegittimo il provvedimento di annotazione nel Casellario Informatico qualora l'Autorità non abbia adeguatamente approfondito la vicenda risolutoria a fronte di una contestazione documentata dall'operatore economico, restando preclusa l'annotazione di notizie la cui fondatezza non sia stata minimamente verificata in sede istruttoria, soprattutto in presenza di un contenzioso civile già pendente sulla medesima risoluzione.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)