Giurisprudenza e Prassi

ANAC VALUTA L'UTILITA' DELL'ANNOTAZIONE SENZA SOSTITUIRSI AL GIUDICE DEL CONTRATTO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In sede di annotazione nel Casellario Informatico di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, l'Autorità è tenuta esclusivamente a verificare la non manifesta infondatezza del fatto segnalato e l'utilità della notizia ai fini della valutazione dell'affidabilità professionale dell'operatore economico, restando precluso ogni sindacato di merito sulle contrapposte versioni dei fatti circa l'esecuzione del contratto, riservato alla giurisdizione del giudice civile.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati