Giurisprudenza e Prassi

NATURA NON SANZIONATORIA E FUNZIONE INFORMATIVA DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

L'annotazione nel Casellario informatico dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti risponde a una finalità di pubblicità notizia e non sanzionatoria, diretta alla verifica del possesso dei requisiti e dell'illecito professionale. Ne deriva che il termine di trenta giorni per l'assolvimento dell'obbligo informativo da parte della stazione appaltante ha natura ordinatoria. L'Autorità ha l'obbligo di procedere all'annotazione delle notizie veritiere comunicate, senza dover svolgere un giudizio di merito sull'affidabilità dell'operatore economico.

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