LEGITTIMITÀ ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE SENZA PREGIUDIZIALITÀ DEL GIUDIZIO CIVILE (213.10)
In sede di annotazione nel Casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l'ANAC non è tenuta ad attendere la definizione del giudizio civile sulla legittimità della risoluzione contrattuale segnalata. L'Autorità deve compiere unicamente una valutazione sommaria sulla non manifesta infondatezza della notizia, verificando che la segnalazione non sia pretestuosa o manifestamente smentita da prove pronte e liquide, stante la diversa finalità del procedimento di vigilanza rispetto a quello di accertamento dell'inadempimento privatistico.
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