Giurisprudenza e Prassi

IL TERMINE PERENTORIO DI CENTOTTANTA GIORNI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In sede di annotazione nel Casellario informatico di provvedimenti di risoluzione contrattuale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione non esercita un potere arbitrale o giurisdizionale sul merito del rapporto negoziale, ma deve solo accertare l'effettiva esistenza dei fatti segnalati e la loro non manifesta infondatezza. Ne consegue che l'annotazione è legittima qualora l'Autorità dia sinteticamente conto delle diverse ricostruzioni dei fatti fornite dalle parti, garantendo alle future stazioni appaltanti un quadro informativo completo, spettando unicamente al giudice civile la decisione definitiva sulla legittimità della risoluzione.

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