Annotazione ANAC per risoluzione contrattuale e principio di autoresponsabilità dell'operatore
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2026
In materia di appalti pubblici, l'errore tecnico compiuto dall'operatore economico nella predisposizione dell'offerta non è scusabile in virtù del principio di autoresponsabilità. L'annotazione nel casellario informatico ANAC derivante da una risoluzione contrattuale non costituisce un giudizio definitivo di inaffidabilità, bensì una notizia utile che le future stazioni appaltanti dovranno autonomamente valutare ai fini dell'esclusione per grave illecito professionale.
ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)