Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE ANAC: LEGITTIMAMENTE ANNULLATA SE LA NOTIZIA ERA CARENTE DI UTILITA' E RILEVANZA (213.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Per la soluzione della controversia, è centrale l’esame dei limiti normativi e funzionali del potere attribuito all’ANAC dall’art. 213, comma 10, del Codice, avente ad oggetto la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Secondo tale disposizione, il casellario deve essere integrato anche con le ulteriori informazioni che l’ANAC ritiene “utili ai fini della tenuto dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c)”, ossia con tutte le notizie concernenti gravi illeciti professionali dell’operatore economico idonei ad incidere sulla sua integrità e affidabilità (oltre che per le altre finalità indicate dall’art. 213, comma 10, secondo periodo); inoltre detta disposizione va coordinata con le risultanze e la documentazione presenti nella banca dati previsti dall’art. 81 del Codice dei contratti pubblici.

La valutazione della concreta rilevanza dell’informazione è riservata all’Amministrazione procedente, la quale, secondo la giurisprudenza prevalente (Cons. Stato, n. 898 del 2019; id. n. 1318 del 2020) è tenuta ad una più ampia motivazione sulle ragioni per cui si ritenga ‘utile’ la notizia da iscrivere. E’ stato anche evidenziato che l’astratta valutazione dell’utilità dell’informazione non è sufficiente a giustificare l’annotazione nel casellario, dovendo l’ANAC “procedere ad una attenta valutazione dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara” (Cons. Stato, n. 1318 del 2020 cit.).

Secondo la giurisprudenza di settore, la norma dell’art. 213, comma 10 cit., si riferisce all’utilità della notizia per la stazione appaltante, per le successive valutazioni che questa dovrà effettuare. L’utilità si risolve pertanto nella rilevanza a questi fini dell’annotazione, atteso che le Amministrazioni, come sostiene il Giudice di prima istanza, “dal casellario traggono informazioni sul comportamento tenuto dagli operatori economici in occasione della pregressa partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, nonché nell’esecuzione degli atti negoziali stipulati con altri committenti pubblici”.

Per costante giurisprudenza, a fronte della segnalazione di un grave illecito professionale, proveniente da una stazione appaltante, l’ANAC non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale. L’ANAC, come si è detto, piuttosto è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine all’utilità della notizia da annotarsi e in ciò deve concentrarsi il suo onere di motivazione (Cons. Stato, n. 676 del 2024).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)