Art. 92 - Termini per le impugnazioni
1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.
3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si e' costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullita' del ricorso o della sua notificazione.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, l'ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza e' appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito e' appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.
Giurisprudenza e Prassi
ANNOTAZIONE ANAC: LEGITTIMAMENTE ANNULLATA SE LA NOTIZIA ERA CARENTE DI UTILITA' E RILEVANZA (213.10)
Per la soluzione della controversia, è centrale l’esame dei limiti normativi e funzionali del potere attribuito all’ANAC dall’art. 213, comma 10, del Codice, avente ad oggetto la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Secondo tale disposizione, il casellario deve essere integrato anche con le ulteriori informazioni che l’ANAC ritiene “utili ai fini della tenuto dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c)”, ossia con tutte le notizie concernenti gravi illeciti professionali dell’operatore economico idonei ad incidere sulla sua integrità e affidabilità (oltre che per le altre finalità indicate dall’art. 213, comma 10, secondo periodo); inoltre detta disposizione va coordinata con le risultanze e la documentazione presenti nella banca dati previsti dall’art. 81 del Codice dei contratti pubblici.
La valutazione della concreta rilevanza dell’informazione è riservata all’Amministrazione procedente, la quale, secondo la giurisprudenza prevalente (Cons. Stato, n. 898 del 2019; id. n. 1318 del 2020) è tenuta ad una più ampia motivazione sulle ragioni per cui si ritenga ‘utile’ la notizia da iscrivere. E’ stato anche evidenziato che l’astratta valutazione dell’utilità dell’informazione non è sufficiente a giustificare l’annotazione nel casellario, dovendo l’ANAC “procedere ad una attenta valutazione dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara” (Cons. Stato, n. 1318 del 2020 cit.).
Secondo la giurisprudenza di settore, la norma dell’art. 213, comma 10 cit., si riferisce all’utilità della notizia per la stazione appaltante, per le successive valutazioni che questa dovrà effettuare. L’utilità si risolve pertanto nella rilevanza a questi fini dell’annotazione, atteso che le Amministrazioni, come sostiene il Giudice di prima istanza, “dal casellario traggono informazioni sul comportamento tenuto dagli operatori economici in occasione della pregressa partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, nonché nell’esecuzione degli atti negoziali stipulati con altri committenti pubblici”.
Per costante giurisprudenza, a fronte della segnalazione di un grave illecito professionale, proveniente da una stazione appaltante, l’ANAC non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale. L’ANAC, come si è detto, piuttosto è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine all’utilità della notizia da annotarsi e in ciò deve concentrarsi il suo onere di motivazione (Cons. Stato, n. 676 del 2024).
CONTROVERSIE CONCESSIONE DI SERVIZI - TERMINE PROCESSUALE 3 MESI
L'art. 119 del codice del processo amministrativo dispone espressamente, per quanto qui rileva, che nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le “procedure” di affidamento di pubblici servizi, il termine processuale ordinario per proporre appello è dimezzato. Ne consegue che, per i giudizi anzidetti, il termine di sei mesi previsto dall'art. 92 del codice per proporre appello in difetto della notificazione della sentenza, è ridotto a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa.
L'odierna controversia, vertendo sulla risoluzione per inadempimento di contratto di concessione di pubblico servizio, rientri tra le materie soggette al rito abbreviato contemplate dal richiamato art. 119 del codice.
Infatti, il termine "affidamento di servizi" usato dal legislatore, deve senz'altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche.
Testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la "procedura" di affidamento, senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi. Sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalita' perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell'intera "materia" degli affidamenti pubblici di lavori, servizi, e forniture, senza distinzione di sorta.
Ne consegue la tardivita' dell'odierno appello, siccome proposto (..) oltre il termine di tre mesi dal deposito dell'impugnata sentenza.

