Giurisprudenza e Prassi

ANAC NON ACCERTA L'INADEMPIMENTO MA LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

In sede di annotazione nel Casellario Informatico di una risoluzione contrattuale ex art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l'ANAC non è tenuta a svolgere un'istruttoria penetrante sulla sussistenza dell'inadempimento, compito spettante al giudice civile, ma deve limitarsi a verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e dare sinteticamente conto delle diverse ricostruzioni dei fatti fornite dalle parti.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati