Giurisprudenza e Prassi

DELIBERAZIONI DI VIGILANZA DELL’ANAC: NON SONO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI SE CONTENGONO MERI CRITERI INTERPRETATIVI O RACCOMANDAZIONI (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In tema di contratti pubblici, gli atti di vigilanza adottati dall’ANAC ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi art. 222 del d.lgs. n. 36 del 2023) hanno natura di parere non vincolante e sono privi di autonoma consistenza lesiva, salvo il caso in cui contengano precetti oggettivi e vincoli conformativi puntuali che non lascino ai soggetti vigilati facoltà di modulazione quanto al contenuto e all’estensione dell’attività successiva. È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto contro una deliberazione che si limiti a suggerire soluzioni di contabilizzazione dei lavori o a invitare le parti all'adozione di iniziative pro futuro, facendo espressamente salva l'autonomia della stazione appaltante.

"Gli atti di vigilanza adottati dall’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 213 d.lgs. n. 50 del 2016, sono privi di contenuti precettivi nei confronti dei soggetti vigilati, avendo la natura di un parere non vincolante, con cui sono espresse valutazioni che potrebbero eventualmente essere di impulso per l’esercizio da parte della stazione appaltante o di altre autorità dei propri poteri, ma che sono prive di autonoma consistenza lesiva" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1622); "l’atto dell’Autorità non costituisce una manifestazione di volontà in grado di incidere sulla sfera giuridica della ricorrente, ma è la mera rappresentazione di un giudizio, accompagnato da un mero invito alla stazione appaltante ed al Contraente Generale alla adozione di soluzioni pro futuro".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)