COSTI DELLA MANODOPERA: NON ASSOGGETTATI A RIBASSO
Il Collegio ritiene che le pregevoli impostazioni nel senso prospettato dall’amministrazione resistente (per altro nel caso della decisione di questo Tribunale la questione era in fatto parzialmente diversa) non possano essere condivise e ciò, così come opinato dalla Giurisprudenza in premessa citata favorevole alla tesi delle ricorrenti, non solo per l’inciso contenuto al comma 14 dell’art. 41 (“i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso”).
Invero, se il ribasso viene relazionato all’intera offerta, inclusiva del costo della manodopera, lo stesso opera, di per sé, anche su detti costi, contravvenendo al divieto - per effetto del necessario scorporo degli stessi - seppur non assoluto di ribasso, che, invece, va espressamente rappresentato e, quindi, conseguentemente giustificato sotto il profilo dell’anomalia.
In altri termini, i costi della manodopera astrattamente non ribassabili, anche se inseriti nella medesima base d’asta, vanno espunti dal calcolo del ribasso stesso (altrimenti, si ribadisce, si determinerebbe un automatico ribasso vietato sia pur non in senso assoluto dalla norma), di guisa che, se ribassati, la correlata dichiarazione deve essere espressa autonomamente e giustificata secondo l’ultimo inciso del medesimo comma 14 dell’art. 41 (“Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”).
La tesi sembra avvalorata dal recente arresto del Giudice di seconde cure, così come rettamente interpretato da parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, V, 19.11.2024, 9254), secondo il quale, «18.2. Indefettibile corollario delle previsioni della lex specialis di gara, come del resto ritenuto dal primo giudice, era che l’importo ribassabile (ovvero l’importo a cui andava applicato il ribasso percentuale offerto dalle imprese concorrenti) era pari alla somma del costo dei lavori e dei costi per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, al netto dei costi della manodopera (pari a € 533.323,18) e degli oneri della sicurezza (pari a € 247.942,26), ovvero era pari a € 4.499.523,54.
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