CENTRALI DI COMMITTENZA: L'ISCRIZIONE DA PARTE DI ANAC HA MERA FUNZIONE DI ACCERTAMENTO
Osserva questo collegio che, la circostanza, accertata da ANAC e confermata nel presente giudizio, che omissis non possiede i requisiti soggettivi per essere qualificata come centrale di committenza, infatti, rendeva (e ancora rende) doverosa la sua cancellazione dall’elenco delle centrali di committenza qualificate.
Ciò in ragione di una serie di circostanze.
In primo luogo, non può ritenersi che l’iscrizione da parte di ANAC nel registro delle centrali di committenza qualificate ex art. 63, d.lgs. n. 36/2023 abbia natura di provvedimento autorizzativo/costitutivo volto a consentire ad omissis di operare quale “centrale di committenza” (e quindi a determinare un ampliamento della sua sfera giuridica soggettiva, mediante l’attribuzione di una qualifica – quella di centrale di committenza – la cui sussistenza dipende dal possesso dei requisiti di legge), apparendo piuttosto l’iscrizione all’elenco in un determinata categoria di qualifica espressione di un potere regolatorio con funzione di accertamento (peraltro limitato alla sola caratteristica della qualificazione), con impossibilità di affermare che la cancellazione dal predetto elenco per mancanza dei requisiti soggettivi costituisca un atto di autotutela di un provvedimento “autorizzativo” da esercitare entro gli stretti limiti di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241/1990 (apparendo peraltro, più in generale, del tutto estranea al paradigma dell’autotutela la doverosa cancellazione dall’elenco delle centrali di committenza di un soggetto del tutto privo dei requisiti soggettivi per permanervi).
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