Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE NON INTERDITTIVA CASELLARIO ANAC - TERMINE PERENTORIO PER LE SANZIONI - NON SI APPLICA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

L’annotazione, pertanto, costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (TAR Lazio, Sez. I, 31.3.2020, n. 3730; 13.12.18, n. 12155).

Tale potere è nettamente distinto da quello di contenuto sanzionatorio, disciplinato dal Regolamento unico Anac, ed è solo con riferimento a quest’ultimo che la giurisprudenza più recente ha affermato la perentorietà dei termini per la conclusione del procedimento.

In merito il Consiglio di Stato, con orientamento che è stato poi recepito nelle successive pronunce di questo Tribunale, ha affermato la natura perentoria del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento in questione, rilevando che il potere sanzionatorio dell’Anac ha trovato inizialmente fonte nell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui tale potere deve rispettare i principi della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti; nel solco di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene non vi sia un’espressa previsione in tal senso, il termine di 180 giorni fissato dal regolamento dell’Autorità deve considerarsi perentorio, avuto riguardo a tale normativa, che afferma espressamente l’obbligo di osservare il principio di tempestività sia nella fase di avvio, che in quella di conclusione del procedimento sanzionatorio (Cons. Stato, sez. V, n. 5695, 3 ottobre 2018).

La giurisprudenza ha evidenziato, altresì, che “la natura afflittiva delle sanzioni applicate all’esito dei procedimenti in esame assegna natura perentoria (…) al termine di inizio del procedimento al fine di evitare che l’impresa possa essere esposta a tempo indefinito all’applicazione della sanzione stessa” (Cons. Stato, VI, 11 giugno 2019, n. 3919).

Il che trova ragione nei profili di specialità del procedimento sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva, e dunque nel principio – rilevante sia nella fase di avvio, sia per la conclusione del procedimento sanzionatorio – secondo cui “l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti” (Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre 2018, n. 5695).

Si deve quindi concludere che nel caso di specie, non venendo in rilievo una potestà sanzionatoria ma, piuttosto, il potere di controllo e pubblicità in ordine alle informazioni riguardanti le imprese, il procedimento non sia soggetto al termine perentorio previsto dal Regolamento in materia di sanzioni.


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REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;