ANAC E PROVVEDIMENTI ADOTTATI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZZA: NON IMPUGNABILI AUTONOMAMENTE
Osserva questo collegio che, la nota impugnata non costituisce provvedimento precettivo, esercizio di un potere autoritativo che incide negativamente sulla posizione della parte ricorrente: si tratta, a rigore, di un atto non vincolante dell’Anac adottato nell’esercizio della propria funzione di vigilanza (in termini, v. Tar Lazio, sez. I, 30 giugno 2022, n. 8943). A conferma, basti osservare come anche le dichiarazioni rese in udienza dai procuratori dimostrano come nessuna lesione stricto sensu intesa è stata patita dalla società: invero, solo se il comune di Udine non avesse proseguito l’iter procedimentale ai sensi dell’art. 147/2013 si sarebbe verificato l’effettivo pregiudizio per gli interessi giuridicamente rilevanti della ricorrente. Nondimeno, essendo sopravvenuta una normativa piú favorevole, l’Udinese calcio appare aver preferito rinunciare a quella procedura, riuscendo ad ottenere i titoli edilizi per l’insediamento delle ulteriori attività economiche nello stadio.
Quanto alle ulteriori preoccupazioni evidenziate dai procuratori, va osservato come esse non si traducano in un interesse a ricorrere. Invero, quel che è stato evidenziato è solamente un interesse (di fatto) a vedere riconosciuto l’errore della valutazione dell’Anac: ma tale richiesta è, evidentemente, sfornita di alcuna utilità concreta per il ricorrente (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 28 gennaio 2022, n. 3), determinando, sostanzialmente, il mutamento del giudizio amministrativo in un processo di tipo oggettivo (per l’impossibilità di intendere in tal modo la giurisdizione amministrativa, v. Cons. Stato, ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).
In particolar modo, deve precisarsi come l’esclusione del contratto del 2013 dal novero dei partenariati non è rimessa all’Anac: difatti, qualunque giudice dovesse mai pronunciarsi circa la validità dello stesso (ovvero circa l’avvenuto adempimento o meno delle obbligazioni da esso nascenti) dovrà preliminarmente qualificare il negozio giuridico, essendo a questi rimessa la competenza di tale operazione ermeneutica (cfr. Cass., sez. III, 4 giugno 2021, n. 15603). Al contempo, l’atto gravato non ha determinato alcuna modifica autoritativa del contratto: difatti, esso non è stato invalidato, né sono state sostituite clausole in forza del pronunciamento dell’Autorità, non avendo essa la possibilità di incidere imperativamente su un negozio rispetto al quale essa si pone come soggetto terzo. Manifesta, dunque, è l’assenza di diretta lesione della delibera.
Similmente, la questione afferente alla proprietà dell’impianto sportivo (sulla quale pure si dilunga parte ricorrente nella propria impugnazione) non è accertata dall’Anac: difatti, il regime giuridico della proprietà e dei diritti reali su cosa altrui è regolato dalle disposizioni del codice civile, sicché è evidente che non spetti all’Autorità indicare chi sia il dominus (e con quali limiti) di un bene (v. anche Cass., sez. un., 15 maggio 2023, n. 13311).
Quanto alla mancata corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, va osservato come essi rilevino unicamente nei rapporti tra le parti, non essendo l’Anac legittimata (cfr. art. 81 c.p.c.) ad agire per conto dell’eventuale parte fedele nei confronti dell’inadempiente. Pertanto, considerato che dagli atti di causa non risulta che il comune di Udine abbia agito contro Udinese calcio chiedendo l’adempimento delle obbligazioni asseritamente rimaste inadempiute (oppure chiedendo il risarcimento dei danni patiti), risulta chiara l’assenza di lesione del pronunciamento dell’Anac: viepiú, anche nell’ipotesi in cui l’ente locale avesse azionato i rimedî contrattuali, risulta chiaro come l’eventuale controversia sarebbe comunque decisa da un giudice il quale non è vincolato (nella valutazione dell’inadempimento) dalla decisione dell’Autorità (v. art. 101, comma 2 Cost. – in termini, Tar Lazio, sez. I, 21 gennaio 2022, n. 704).
Pertanto, come la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato a piú riprese, si è al cospetto «piú che di una manifestazione di volontà, di una rappresentazione di giudizio» (Tar Lazio, sez. I, 21 febbraio 2012, n. 1730). Ne discende, che il comune di omissis ed omissis possono aderire o meno alle osservazioni dell’Anac, fermo restando che la mancata conformazione non determina alcuna diretta conseguenza negativa: invero, solo la successiva trasposizione in un provvedimento finale (che nel caso di specie non appare occorsa), riferendosi ad una fattispecie concreta, può far emergere la lesività dell’atto dell’Autorità (v. Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1622) e, quindi, la sua impugnabilità.
In conclusione, essendo l’atto impugnato carente di autonoma portata lesiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto dell’interesse a ricorrere.
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