Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE RIFERIBILE ALL'AMMINISTRATORE DI FATTO (80.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2024

In tema di requisiti generali di partecipazione, il principio del cd. contagio consente l'esclusione dell'operatore economico non solo per fatti riferibili direttamente all'ente, ma anche per gravi illeciti professionali commessi da persone fisiche che, pur prive di cariche formali, rivestano il ruolo di amministratori di fatto. La prova della funzione gestoria può essere fornita dalla Stazione Appaltante mediante elementi sintomatici del costante inserimento del soggetto nei processi decisionali e operativi dell'ente. Nelle procedure di co-progettazione ex art. 55 D.Lgs. 117/2017, la natura collaborativa e fiduciaria del rapporto amplifica l'onere di affidabilità in capo ai soggetti partecipanti.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati