Giurisprudenza e Prassi

RICHIESTA DOPPIA ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER CONSORZIO STABILE ED IMPRESA ESECUTRICE - ILLEGITTIMA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Oggetto della presente controversia sono le clausole del Disciplinare di gara (par. 5.1 e par 5.5) che nell’elencare i requisiti di idoneità professionale richiesti ai concorrenti ha previsto anche l’iscrizione all’ANGA sia in capo al Consorzio stabile sia in capo ai consorziati indicati come esecutori.

Si tratta, come dedotto da parte ricorrente, della richiesta di un requisito irragionevole che non trova un valido motivo nella tipologia di gara e, che non è previsto né dalle disposizioni del d.lg. n. 36/2023 né dal bando tipo ANAC (a differenza del requisito dell’iscrizione nel Registro delle imprese cui parte ricorrente ha rinunciato).

L’art. 67 comma 3, del d.lg. n. 36/2023 stabilisce che <<3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore>>.

A sua volta il bando tipo ANAC prevede, con riguardo ai requisiti di idoneità professionale al paragrafo 6.5 che <<a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici… b) [Se richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all’iscrizione … di cui al paragrafo 6.1. lett. b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore>>; il paragrafo 6.1, lettera b) fa riferimento al caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente per provare l’idoneità tecnica dell’impresa ad es. l’iscrizione ad albi per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto.

Come si vede nessuna delle disposizioni richiamate prevede (a differenza dell’iscrizione nel Registro delle imprese) che il requisito dell’iscrizione all’ANGA debba essere posseduto anche dal Consorzio stabile (oltre che dal consorziato esecutore).

Se è vero che ciò non implica che la Stazione appaltante non possa in astratto richiedere il possesso di altri requisiti di idoneità professionale in capo anche al Consorzio oltre che alle consorziate esecutrici ciò deve comunque essere giustificato da particolari ragioni (attesa la inevitabile restrizione dei potenziali partecipanti alla gara) che nella fattispecie non emergono (è stato infatti sottolineato dalla giurisprudenza, cfr. T.A.R. Lazio, n. 20689/2025, che il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva, con causa mutualistica, che opera in base a uno duraturo rapporto organico con le singole imprese consorziate, rispetto alle quali costituisce soggetto distinto; il Consorzio stabile è, dunque, l'unico interlocutore della Stazione appaltante, sicché il contratto di appalto intercorre unicamente tra Consorzio stabile e Stazione appaltante, pertanto, questa ben può prevedere che il requisito di idoneità professionale sia richiesto anche al Consorzio per una maggiore garanzia di efficienza e risultato che deve però, a giudizio del Collegio, emergere da specifiche ragioni essendo altrimenti del tutto ingiustificata la restrizione dei partecipanti alla gara; peraltro, nel caso esaminato dal T.A.R. del Lazio, la Centrale di committenza ha poi chiarito che il Consorzio era legittimato a partecipare anche se il requisito in parola era posseduto solo dal Consorziato esecutore).


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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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