ILLEGITTIMA LA GARA CON PREZZI OBSOLETI E COSTO MANODOPERA SOTTOSTIMATO (17.3)
È illegittima l'indizione di una gara d'appalto basata su prezzari non aggiornati da oltre tre anni e su costi della manodopera difformi dalle tabelle ministeriali vigenti, poiché la lesività di tali regole impedisce la formulazione di un'offerta economica consapevole e concorrenziale. L'aggiornamento dei prezzi ai valori di mercato ha carattere imperativo ed è posto a presidio della serietà dell'offerta e della qualità della prestazione, prevalendo sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante qualora quest'ultima incorra in un evidente travisamento dei presupposti economici.
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