AFFIDAMENTI IN HOUSE: NON SUSSISTE OBBLIGO DI ESECUZIONE PERSONALE E DIRETTA DELLA TOTALITA' DELLE PRESTAZIONI TRAMITE RISORSE PROPRIE DELL'AFFIDATARIA (7)
In tema di affidamenti in house, la legittimità della scelta gestionale non è inficiata dal ricorso al sub-affidamento a valle di parti della prestazione, in quanto la società partecipata può configurarsi come unità centrale di coordinamento e gestione. L'obbligo di applicare le regole dell'evidenza pubblica nella selezione dei sub-affidatari garantisce il rispetto della concorrenza e della trasparenza, escludendo la configurabilità di un subappalto occulto laddove l'affidataria mantenga la titolarità del servizio e la responsabilità ultima dell'esecuzione.
"Più di recente TAR Marche – Ancona, Sez. I, 11 aprile 2025, n. 264 ha affermato che “considerato quanto previsto (tenendo conto che è ora in vigore il D.lgs. 36/2023) per le società in house dall'art. 16 c. 7 D.lgs. 175/2016, ("Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016") e la posizione espressa dalla giurisprudenza, secondo la quale le prestazioni di cui necessita una società in house, in quanto configurabile in termini sostanziali come organo dell'amministrazione controllante, devono essere acquisite mediante affidamenti a valle che rispettino le norme dell'evidenza pubblica (cfr. Tar Veneto, sez. I, 4 novembre 2019, n. 1186; T.A.R. Veneto sez. III, 16 dicembre 2019, n. 1364; cfr., ancor prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016, Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2765).
Pertanto, differentemente da quanto dedotto da parte ricorrente non in è in sé illegittima la previsione dell'acquisto di lavori, servizi o forniture da parte di una società in house (anche perché è difficilmente ipotizzabile una società esercente un'attività di impresa talmente verticalmente integrata da realizzare una completa autarchia economica), a condizione che vengano rispettati i principi dell'evidenza pubblica o i requisiti per l'ulteriore affidamento in house”.
Occorre infatti considerare che imporre a una società in house un obbligo di esecuzione personale e diretta, esclusivamente mediante proprie risorse umane e strumentali, di ciascuna delle prestazioni incluse nell’affidamento risulterebbe in contrasto non solo con la logica giuridica ma anche con quella economica.
Il principio di auto-organizzazione amministrativa, espressamente sancito dall'art. 7 del d.lgs. n. 36 del 2023, consente all'Amministrazione di “organizzare autonomamente” l'esecuzione di prestazioni di lavori, forniture e servizi, anche affidandoli a società in house; il particolare legame esistente tra l'Amministrazione e la società in house consente alla prima di prescindere da una procedura di gara e di affidare alla seconda le prestazioni in questione in maniera diretta.
Spetta poi all’affidatario organizzare l’esecuzione delle medesime prestazioni, eventualmente servendosi anche di operatori economici terzi, come in qualsiasi contratto pubblico."
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