Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMO IL CRITERIO DELLA SPESA STORICA NELLA SELEZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza
2024
È illegittima per difetto di motivazione e intrinseca contraddittorietà la scelta della stazione appaltante di ripartire una quota del budget sanitario per strutture accreditate basandosi sul criterio della spesa storica nell'ambito di una procedura dichiaratamente ispirata alla concorrenza; parimenti, viola il principio di trasparenza la modifica dei pesi dei sub-criteri di valutazione della proposta organizzativa intervenuta successivamente alla conoscenza del contenuto delle offerte.
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