ILLEGITTIMO RIFIUTO DELL'ENTE DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO ATTUATIVO: LIMITI ALLA SCELTA CLINICA E PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NEGLI ACCORDI QUADRO (54)
In materia di forniture sanitarie, «il principio di precauzione implica che, nel caso in cui sussistono incertezze quanto all’esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, le istituzioni interessate possono prendere provvedimenti di tutela senza dover attendere che l’esistenza e la gravità di tali rischi siano pienamente dimostrate». Tuttavia, «la valutazione del rischio non può fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche». Pertanto, è illegittima la determinazione dell'Amministrazione che esclude l'aggiudicatario dalla fornitura invocando generiche esigenze di cautela, qualora non abbia svolto «alcuna valutazione critica» sugli esiti favorevoli dell'istruttoria condotta dal Ministero della Salute che ha riammesso i dispositivi in commercio, e non abbia fornito un supporto tecnico adeguato a dimostrare i perduranti fattori di rischio. (Cfr. sent. citata nel testo: Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 12 dicembre 2019, n. 14311).
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