IL VALORE DELL'ACCORDO QUADRO COSTITUISCE LIMITE MASSIMO NON DEROGABILE DAL CONCORRENTE (59.1)
Negli accordi quadro, il valore massimo stimato indicato dalla stazione appaltante funge da tetto invalicabile sia per la spesa dell'ente sia per le prestazioni richiedibili all'aggiudicatario; pertanto, è legittima l'esclusione dell'offerta qualora l'operatore economico, per giustificare un ribasso elevato, ipotizzi ricavi superiori a tale limite massimo o computi introiti non aventi natura di ricavi propri, rendendo l'offerta economicamente insostenibile e priva di utile, specialmente se i ricavi post-ribasso non coprono i costi fissi della manodopera.
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